Skip to main content

Statuto

STATUTO 

FIDA

FEDERAZIONE ITALIANA 

DISTURBI ALIMENTARI

Art. 1

(Denominazione – Sede)

1. Tra le associazioni che, sul territorio nazionale, operano nel campo dei disordini alimentari è costituita la “Federazione Italiana Disturbi Alimentari”, denominata anche, per brevità, “F.I.D.A.”.

2. La Federazione è un’associazione culturale senza fini di lucro e ha sede in Roma.

Art. 2

(Durata)

1. La durata della Federazione è fissata al 31 dicembre 2060; la durata può essere prorogata, o la Federazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea degli associati.

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. La Federazione non ha fini di lucro ed è costituita per promuovere e realizzare studi, progetti, ricerche, incontri e ogni altra iniziativa utile ad sviluppare e diffondere presso la società civile e le istituzioni la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare.

La Federazione si propone di diffondere, approfondire e regolare l’utilizzo del metodo di trattamento clinico integrato dei disturbi del comportamento alimentare che prevede l’intervento in istituzione di un’equipe multidisciplinare ad orientamento psicoanalitico.

2. La Federazione può svolgere la propria attività in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla realizzazione delle finalità sopra indicate e, in particolare, può:

a) promuovere e coordinare l’attività delle associazioni e degli altri associati nel campo dei disturbi del comportamento alimentare, anche stabilendo le linee guida per il loro trattamento in istituzione sulla base di un metodo di trattamento clinico integrato dei disturbi del comportamento alimentare che prevede l’intervento in istituzione di un’equipe multidisciplinare ad orientamento psicoanalitico;

b) promuovere, organizzare e realizzare direttamente o indirettamente studi, ricerche, rilevazioni statistiche e iniziative scientifiche e culturali, anche con la partecipazione di studiosi e operatori esterni alla Federazione;

c) promuovere e realizzare la divulgazione dei risultati delle attività scientifiche e culturali proprie o altrui attraverso convegni, congressi, seminari, incontri, campagne di informazione e ogni altra opportuna iniziativa;

d) promuovere e realizzare la pubblicazione di libri, riviste, saggi e ogni altra opera intellettuale, anche multimediale;

e) avere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;

f) promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione anche continua;

g) utilizzare sistemi e canali di informazione, anche all’uopo organizzandoli, che consentano lo scambio e la divulgazione di informazioni, studi ed esperienze nell’ambito delle finalità perseguite dalla Federazione;

h) predisporre e diffondere i principi etici e scientifici espressione delle migliori pratiche di settore;

i) avvalersi, costituire e (o) gestire centri e strutture specializzati nella cura dei disturbi del comportamento alimentare, nel rispetto delle riserve e delle disposizioni di legge;

h) far collaborare alle iniziative della Federazione persone fisiche, enti, istituti e associazioni, pubblici e privati, italiani ed esteri, interessati all’attività della Federazione e che, nel caso di soggetti collettivi, perseguono finalità analoghe o attinenti a quelle della Federazione; affidare a società o enti terzi la realizzazione di studi, ricerche o altre iniziative;

i) collaborare alle attività di informazione e prevenzione svolte da enti e istituzioni pubbliche e private.

3. La Federazione può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell’oggetto associativo, partecipare ad altri enti, associazioni e società che svolgano attività connesse o strumentali e svolgere altresì tutte quelle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate.

Art. 4 

(Associati. Categorie di associati)

1. Gli associati si distinguono in

a) associati fondatori: le associazioni operanti nel settore dei disturbi del comportamento alimentare che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

b) associati ordinari: le associazioni e gli altri enti che, operando almeno prevalentemente nel campo dei disturbi del comportamento alimentare, condividono gli scopi e i principi della Federazione e intendono partecipare attivamente e concretamente alla sua attività.

4. L’adesione alla Federazione comporta la facoltà di riportare accanto al proprio logo la dicitura “aderente F.I.D.A.” o equivalente.

5. La Federazione non è responsabile in alcun modo né dell’attività svolta dagli enti associati né di quella professionale svolta dagli associati persone fisiche degli enti associati.

Art. 5

(Ammissione degli associati)

1. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 4, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento previsto dall’art. 25. Nella domanda, inoltre, l’aspirante associato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Federazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 4 e, qualora il richiedente abbia sede in una regione dove già opera un’associazione o ente associativo, previo parere insindacabile di questi.

4. Il Consiglio Direttivo dà comunicazione scritta dell’esito della domanda al richiedente l’ammissione.

Art. 6

(Obblighi degli associati)

1. Gli associati sono obbligati a:

– osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi della Federazione;

– rispettare e promuovere la carta dei principi etici e le linee guida emanate dalla Federazione;

– versare la quota di adesione al momento del loro ingresso nella Federazione nella misura determinata dal regolamento interno e inizialmente dall’atto costitutivo;

– inserire nel loro statuto, non oltre un mese dall’ammissione alla Federazione, la qualifica di associato della Federazione;

– astenersi dal partecipare ad altri enti, associazioni o società che svolgono, nel campo dei disturbi del comportamento alimentare, attività analoghe a quelle della Federazione, salvo il preventivo consenso di questa;

– astenersi dal costituire e/o gestire centri e comunità specializzate nella cura dei disturbi del comportamento alimentare, salvo il preventivo consenso della Federazione;

– comunicare alla Federazione il proprio indirizzo e-mail e ogni sua variazione, autorizzando la Federazione a inviare le proprie comunicazioni destinate agli associati a tale indirizzo di posta elettronica;

– comunicare alla Federazione la lista dei propri associati, comprensiva delle loro qualifiche, e ogni sua variazione;

– favorire gli interessi della Federazione.

2. Gli associati sono tenuti a versare un contributo associativo ordinario ed eventuali contributi straordinari, entrambi determinati dall’Assemblea degli associati in conformità al regolamento interno, anche in maniera differenziata per ogni categoria di associati.

Art. 7 

(Recesso)

1. Il recesso degli associati è ammesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio; se tardiva è dovuta una penale pari alla metà dell’ultimo contributo associativo ordinario, a carico dell’associato recedente. Il recedente è in ogni caso tenuto a versare i contributi ordinari e straordinari di competenza degli esercizi in cui ha fatto parte della Federazione.

Art. 8

(Esclusione)

1. L’esclusione dalla Federazione può avvenire qualora l’associato:

a) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell’importo della quota di adesione o dei contributi;

b) non abbia rispettato qualsivoglia altro rilevante obbligo o impegno assunto nei confronti della Federazione;

c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, della carta dei principi etici, delle linee guida o delle deliberazioni degli organi della Federazione;

d) abbia interessi contrari a quelli della Federazione;

e) non possa più partecipare al conseguimento dell’oggetto associativo.

2. L’esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio direttivo, salvo quella di un associato fondatore che è deliberata dall’Assemblea.

3. L’esclusione ha effetto immediato e deve essere senza indugio comunicata all’associato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9 

(Effetti dell’uscita dalla Federazione)

1. L ’ associato receduto o escluso, nonché il successore a titolo universale dell’associato deceduto, non ha alcun diritto sul fondo comune, né può ripetere gli eventuali contributi versati e non può più in alcun modo utilizzare la dicitura “aderente F.I.D.A.” o equivalente.

2. Qualora l’associato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 10 

(Trasferimento della qualità di associato)

1. La partecipazione dell’associato non è trasmissibile, né per atto tra vivi, né mortis causa.

Art. 11

(Sostenitori)

1. Sono Sostenitori della Federazione gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che condividono gli scopi della Federazione e sono interessati a sostenerla.

2. I Sostenitori sono iscritti in un apposito elenco.

3. I Sostenitori non sono associati, non hanno diritto di voto e non fruiscono dell’attività associativa; possono versare contributi liberali alla Federazione.

Art. 12

(Fondo comune)

1. Il fondo comune della Federazione è costituito:

a) dalle quote di adesione;

b) da eventuali contributi, donazioni o lasciti testamentari a favore della Federazione che siano espressamente destinati a incrementarne il fondo comune; c) dagli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun esercizio.

2. Il fondo comune, compresa ogni eventuale riserva, è indivisibile finché dura la Federazione.

Art. 13 

(Esercizio sociale – Bilancio d’esercizio)

1. L’esercizio va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo è convocata entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 14 

(Divieto di distribuzione)

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 

(Organi della Federazione)

1. Sono organi della Federazione:

a) l’ Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Comitato scientifico.

Art. 16

(Assemblea)

1. L’Assemblea è costituita dagli associati.

2. Nell’Assemblea ciascun associato ha diritto a un voto.

3. L’associato che non sia in regola con il versamento della quota di adesione e dei contributi ordinari e straordinari non può intervenire all’Assemblea.

4. L’Assemblea è convocata presso la sede della Federazione, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente della Federazione su delibera del Consiglio direttivo o quando almeno un quarto degli associati ne abbia fatto richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.

5. La convocazione è fatta via e-mail o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

6. Nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L’Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

7. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte deve essere data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo che non sono stati presenti alla riunione.

8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione; in caso assenza anche di quest’ultimo, l’Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

9. L’intervento in Assemblea può avvenire mediante videoconferenza, telefono o altri mezzi di telecomunicazione.
10. Delle riunioni dell’Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario da questo nominato.

11. Su richiesta via e-mail di almeno cinque associati fondatori il Presidente può disporre, se alla richiesta non si è opposto entro tre giorni almeno un terzo di tutti gli associati, che le decisioni dell’Assemblea siano adottate mediante consenso espresso via e-mail sui singoli punti dell’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione. Il Presidente conserva la relativa documentazione e comunica via e- mail a tutti gli associati e a tutti i consiglieri le decisioni adottate.

Art. 17

(Attribuzioni dell’Assemblea)

1. L’Assemblea:
a) approva i bilanci dell’ Associazione;

b) approva l’ammontare dei contributi annuali e straordinari proposti dal Consiglio direttivo;

c) nomina i componenti del Consiglio direttivo;

d) approva, su eventuale proposta del Consiglio direttivo, il regolamento interno, la carta dei principi etici e le linee guida per l’utilizzo del modello multidisciplinare integrato nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare;

e) individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le direttive generali di azione della Federazione;

f) delibera sull’esclusione degli associati fondatori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

g) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Federazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine indicato dall’art. 13, comma 2, del presente statuto.

3. L’Assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati in Assemblea. Tuttavia, le delibere di cui alla lettera f) sono sempre assunte in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti agli associati e in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati presenti o rappresentati in Assemblea, nonché, in ogni caso, dei due terzi degli associati fondatori.

Art. 18 

(Intervento e rappresentanza nell’Assemblea)

1. Le associazioni e gli enti intervengono in Assemblea in persona del loro Presidente. Questi può farsi sostituire con atto scritto da un componente del suo Consiglio direttivo.

2. L’associato può farsi rappresentare solo da un altro associato, con delega scritta da presentare al Presidente dell’Assemblea prima dell’adunanza.

3. Nessun delegato può rappresentare più di altri due associati.

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

5. Non può essere conferita la rappresentanza quando l’Assemblea si svolge con le modalità indicate nell’art.16, comma 11.

6. All’assemblea possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, gli associati delle associazioni ed enti aderenti.

Art. 19

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque a otto membri eletti dall’Assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra i candidati proposti dagli associati, salvo i primi che sono individuati in sede di costituzione. I candidati devono essere componenti del Consiglio direttivo degli enti associati e essere psicologi o psicologi psicoterapeuti. I rappresentanti degli associati ordinari possono essere candidati solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla loro ammissione alla Federazione. Ciascun associato può proporre un solo candidato.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla nomina. Tuttavia, se il numero dei consiglieri nominati dall’Assemblea si riduce a meno di tre, decadono dall’incarico tutti i consiglieri e l’Assemblea per la nomina dell’intero nuovo Consiglio è convocata d’urgenza anche da un solo associato.

Art. 20 

(Attribuzioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Federazione che non siano riservati per legge o per statuto agli altri organi della Federazione.

2. Spetta, tra l’altro, al Consiglio direttivo:

a) convocare l’Assemblea;

b) redigere il progetto dei bilanci d’esercizio e preventivo e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

c) amministrare il fondo comune della Federazione;

d) proporre all’Assemblea le direttive generali di azione della Federazione;

e) deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli associati non fondatori;

f) proporre all’Assemblea l’ammontare dei contributi ordinari e straordinari previsti dall’art. 6, comma 2;

g) nominare il Presidente della Federazione e i componenti del Comitato scientifico;

h) costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro interni alla Federazione;

i) nominare, se necessario, i rappresentanti della Federazione in seno a organismi e istituzioni che perseguano finalità analoghe o attinenti a quelle della Federazione;

j) proporre all’Assemblea il testo iniziale e le modifiche del regolamento interno e le eventuali modifiche dello statuto;

k) proporre all’Assemblea il testo iniziale e le modifiche della carta dei principi etici e delle linee guida per l’utilizzo del metodo di trattamento clinico integrato dei disturbi del comportamento alimentare che prevede l’intervento in istituzione di un’equipe multidisciplinare ad orientamento psicoanalitico.

l) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

3. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente le attribuzioni indicate nelle lettere a), c), h), i), k) e l) del precedente comma 2.

Art. 21 

(Riunioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, quando ne faccia richiesta anche uno solo dei consiglieri e comunque almeno ogni semestre. La convocazione è fatta via e-mail e contiene l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

2. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante videoconferenza, telefono o altri mezzi di telecomunicazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno tre componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente. Tuttavia, è necessario il voto dei tre quarti dei componenti del Consiglio per la validità delle delibere di ammissione e di esclusione degli associati non fondatori.

4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, studiosi e operatori esterni alla Federazione che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell’ordine del giorno della riunione.

5. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è redatto da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

6. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

7. Le decisioni del Consiglio direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione del Presidente o sulla base del consenso su una proposta effettuata dal Presidente o da uno dei consiglieri. L’interessamento, la consultazione e il consenso dei consiglieri avvengono mediante e-mail. Il Presidente conserva la relativa documentazione e comunica via e-mail a tutti i consiglieri la decisione eventualmente adottata con gli stessi quorum deliberativi di cui al comma 3.

Art. 22

(Presidente della Federazione)

1. Il Presidente della Federazione è scelto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti salvo il primo che è individuato in sede di costituzione.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente:

a) convoca, su delibera del Consiglio direttivo, e presiede l’Assemblea;

b) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi della Federazione;

e) conferisce, previa deliberazione del Consiglio direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 23 

(Rappresentanza della Federazione – Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

Art. 24

(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, compreso il Presidente della Federazione che ne fa parte di diritto e ne coordina i lavori.

2. Possono essere nominati componenti del Comitato scientifico:

a) b) studiosi e operatori di riconosciuto valore ed esperienza dei settori coinvolti nell’attività istituzionale della Federazione; enti pubblici e privati che si sono distinti per le attività realizzate in Italia o all’estero nei campi di interesse della Federazione. Ciascuno degli enti esercita le funzioni connesse alla partecipazione al Comitato scientifico attraverso una persona fisica da esso designata quale rappresentante permanente, avente gli stessi requisiti di cui alla lett. a.

3. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

4. Il Comitato scientifico è garante dell’obiettività scientifica e della correttezza dei metodi di ricerca e di studio realizzati direttamente o indirettamente dalla Federazione.

Art. 25 

(Regolamento interno)

1. L’Assemblea può approvare un regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Federazione.

Art. 26

(Scioglimento. Liquidazione)

1. Qualora la Federazione si sciolga e venga posta in liquidazione, l’Assemblea provvede alla nomina e alla determinazione dei poteri di uno o più liquidatori, che definiscono ogni rapporto pendente, sia con i terzi, sia con gli associati.

2. Il patrimonio associativo rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, restituite agli associati le sole quote di adesione al valore nominale e le somme di terzi affluite al patrimonio con vincolo di restituzione, è devoluto con deliberazione dell’Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.

Art. 27 

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Scarica lo Statuto FIDA in formato pdf Comunicato stampa FIDA - Federazione Italiana Disturbi Alimentari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *